Nel campo dell’edilizia, è fondamentale conoscere i titoli abilitativi necessari per eseguire vari tipi di interventi. La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono due strumenti essenziali che semplificano le procedure burocratiche, garantendo al contempo la conformità degli interventi alle normative vigenti.
CILA e SCIA: definizioni e differenze chiave
Le pratiche edilizie, ad eccezione degli interventi di edilizia libera, in Italia richiedono una serie di autorizzazioni specifiche tra cui la CILA e la SCIA. Questi titoli abilitativi sono fondamentali per garantire che gli interventi edilizi rispettino le normative e non compromettano la sicurezza degli edifici.
Che cosa è la CILA e quando serve?
La CILA è una pratica edilizia introdotta per semplificare le procedure burocratiche in caso di interventi di manutenzione straordinaria. Questa comunicazione è necessaria per lavori che non modificano la volumetria complessiva dell’edificio e non interessano le parti strutturali. Alcuni esempi di interventi che richiedono la CILA includono:
- la redistribuzione degli spazi interni senza alterare le strutture portanti;
- il rifacimento di impianti elettrici o idraulici;
- la rimozione o realizzazione di tramezzi interni.
Per presentare la CILA, è necessaria la relazione di un tecnico abilitato, come un geometra, architetto o ingegnere, che assevera la conformità del progetto alle normative edilizie.
Che cosa è la SCIA e quando serve?
La SCIA è un altro strumento di semplificazione burocratica che permette di avviare i lavori immediatamente dopo la sua presentazione. Questo titolo è richiesto per interventi edilizi più complessi rispetto a quelli gestiti con la CILA, inclusi quelli che modificano le strutture portanti dell’edificio. Tra i lavori che necessitano della SCIA troviamo:
- ristrutturazioni che comportano modifiche strutturali;
- cambi di destinazione d’uso senza opere;
- costruzione di nuovi edifici non soggetti a permesso di costruire.
La SCIA viene utilizzata per garantire che gli interventi più significativi siano eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e urbanistiche.
Differenze fondamentali tra CILA e SCIA
La differenza tra CILA e SCIA risiede principalmente nella natura e nella complessità degli interventi edilizi che regolamentano. La CILA è applicata per interventi di manutenzione straordinaria non strutturale, mentre la SCIA è utilizzata per lavori che modificano la struttura dell’edificio o che richiedono una verifica più approfondita della sicurezza.
Inoltre, la CILA non richiede tempi di attesa dopo la presentazione, a differenza della SCIA, che può prevedere un controllo preventivo da parte delle autorità competenti.
CILA e SCIA nel contesto delle agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali in ambito edilizio, come il superbonus 110 e il bonus mobili, richiedono la presentazione di specifici titoli abilitativi. La scelta tra CILA e SCIA può influenzare l’accesso a questi incentivi.
CILA e SCIA per Superbonus 110 e Bonus Mobili
Per usufruire del Superbonus 110, che prevede detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, è spesso necessaria la CILA. Questa pratica semplificata è sufficiente per lavori di efficientamento energetico che non alterano le strutture portanti, come ad esempio l’installazione di pannelli fotovoltaici o la sostituzione di un impianto esistente con uno caratterizzato da celle fotovoltaiche che presentano prestazioni migliori oppure per l’installazione delle pompe di calore più efficienti. Tuttavia, se gli interventi comportano modifiche strutturali, sarà necessaria la SCIA.
CILA o SCIA per Bonus Facciate e Sismabonus
Allo stesso modo, anche il Bonus Facciate e il Sismabonus richiedono la presentazione di titoli abilitativi in base alla natura degli interventi. La CILA edilizia può essere sufficiente per il rifacimento delle facciate che non coinvolgono modifiche strutturali. Per interventi di miglioramento sismico, spesso è necessaria la SCIA, poiché questi lavori possono comportare modifiche significative alle strutture portanti.
L’evoluzione dei titoli abilitativi edilizi: CILA, SCIA, CIL e DIA
Negli anni, il panorama dei titoli abilitativi edilizi in Italia è stato caratterizzato da diverse evoluzioni normative, con l’introduzione di pratiche sempre più mirate a semplificare le procedure burocratiche.
La SCIA come alternativa alla DIA
La SCIA è stata introdotta come una soluzione più rapida e flessibile rispetto alla DIA (Denuncia di Inizio Attività). La DIA richiedeva un periodo di attesa di 30 giorni per la verifica delle autorità competenti prima di poter iniziare i lavori. Con la SCIA, invece, i lavori possono iniziare immediatamente, a condizione che tutta la documentazione sia corretta e completa.
La CILA come evoluzione della CIL
La CILA è nata per sostituire la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), rendendo più semplice e veloce l’avvio di lavori di manutenzione straordinaria non strutturale. La CILA richiede la presenza di un tecnico abilitato che assevera la conformità dei lavori, garantendo così un maggiore controllo senza ritardi burocratici.
Alcuni esempi di interventi che richiedono i titoli abilitativi edilizi
Diversi interventi edilizi richiedono specifici titoli abilitativi per garantire la conformità alle normative. Alcuni esempi includono:
- Rifacimento del tetto: può richiedere la SCIA se comporta modifiche strutturali.
- Modifiche interne non strutturali: generalmente gestite con la CILA.
- Installazione di impianti fotovoltaici: può richiedere la SCIA, specialmente se l’installazione comporta modifiche alla struttura dell’edificio.
Procedure e adempimenti
La presentazione corretta di CILA e SCIA è fondamentale per evitare sanzioni e garantire che i lavori procedano senza intoppi.
Chi deve presentare la CILA e la SCIA
La responsabilità della presentazione della CILA o della SCIA ricade sul proprietario dell’immobile o sull’impresa che esegue i lavori. È necessaria la collaborazione di un tecnico abilitato, come un geometra, architetto o ingegnere, che assevera la conformità del progetto alle normative vigenti.
Dove si presentano la CILA e la SCIA
La CILA e la SCIA devono essere presentate presso il comune dove si trova l’immobile. Questo può avvenire tramite gli sportelli unici per l’edilizia (SUE) o attraverso piattaforme digitali predisposte dai comuni, che facilitano la gestione delle pratiche e riducono i tempi di attesa.
CILA o SCIA in sanatoria: normativa, procedure e sanzioni
Quando i lavori sono stati eseguiti senza le necessarie autorizzazioni, è possibile regolarizzare la situazione tramite la CILA o SCIA in sanatoria. Questa procedura permette di sanare le opere effettuate in difformità dalle normative, evitando sanzioni più gravi. Le sanzioni previste per la mancata presentazione dei titoli abilitativi variano a seconda della gravità dell’infrazione e delle normative locali, ma possono includere multe significative e l’obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi.
I costi da sostenere
I costi associati alla presentazione della CILA o della SCIA possono variare in base al comune e alla complessità dell’intervento. Le spese principali includono:
- Compensi per il tecnico abilitato che assevera il progetto.
- Diritti di segreteria imposti dal comune.
- Eventuali contributi per opere di urbanizzazione, se applicabili.
(tratto da https://blog.unioneprofessionisti.com)